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D.M. 31/03/2006 n. 165a) per l'acquisizione di beni e servizi o l'affidamento dei lavori nei soli casi di specialità o urgenza b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro 1VA esclusa d) per il completamento o integrazione di precedenti acquisizioi di beni o servizi, purchè l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi il valore di euro 50.000. Art. 95 - Congruità dei prezzi 1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato dal titolare del centro di costo, ovvero da funzionari a tal fine da lui incaricati, attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche dalle indagini di mercato. 2. Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il titolare del centro di costo può nominare, su conforme parere del Direttore generale, una commissione composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la congruità dei prezzi praticati. Sezione III Contratti di ricerca e sviluppo Art. 96 - Definizione 1. Costituiscono contratti relativi alla ricerca ed allo sviluppo, esclusi dalla disciplina generale contenuta nel presente regolamento ed assoggettati alle dispo-sizioni della presente sezione, esclusivamente quelli inferiori alla soglia di rilievo comunitario e relativi all'acquisizione di particolari beni o servizi di carattere prototipale aventi una finalità esclusivamente tecnicoscientifica, e non anche quelli stipulati per acquisire impianti, bei o servizi, già offerti dal mercato, direttamente utilizzati dall'Ente, pur se caratterizzati da un particolare carattere di innovazione. 2. L'individuazione delle caratteristiche tecnico-scientifiche non può essere effettuata allo scopo di eludere le disposizioni generali che disciplinano l'attività contrattuale dell'Ente. Art. 97 - Progettazione di impianti prototipali di ricerca ed ideazione di modelli di calcolo 1. La progettazione di impianti prototipali e di ricerca e l'ideazione di modelli di calcolo hanno ad oggetto lo studio di fattibilità e l'individuazione delle possibili opzioni realizzative, sulla base dell'indicazione, da parte dell'Ente, degli obiettivi diretti a conseguire. 2. L'affidamento può avvenire solo previa motivata indicazione degli obiettivi di cui al comma 1, constatata l'impossibilità di utilizzare beni o prestazioni già disponibili sul mercato e tenuto conto del costo orientativo, individuato sulla base di un'adeguata analisi. 3. Nel contratto potranno essere previsti strumenti di verifica del processo ideativo, anche sotto il profilo del rapporto costo-benefici, per monitorare progressivamente la rispondenza dei risultati parziali agli obiettivi prefigurati. 4. Il risultato finale ottenuto dall'Ente nel singolo contratto costituisce oggetto di valutazione in una relazione specifica e separata da quella relativa al progetto in cui si inserisce. Art. 98 - Procedura di affidamento 1. In ogni caso la procedura per l'affidamento dei contratti disciplinati nella presente sezione deve conformarsi - ove possibile in relazione all'oggetto del contratto ed alla situazione di mercato - ai principi di trasparenza e di concorsualità, prevedendo un'adeguata indagine del mercato interno ed internazionale, la pubblicazione, con le forme ritenute più opportune, di avvisi, la definizione dei requisiti degli aspiranti affidatari e delle linee guida per la valutazione delle offerte, nel rispetto della par condicio fra gli offerenti e dell'obbligo di congrua motivazione della scelta. 2. Tali principi devono trovare applicazione anche ove controparte dell'Ente sia altro soggetto di diritto pubblico, salva la ricorrenza delle ipotesi che consentano il ricorso alla procedura negoziata. Sezione IV Norme generali Art. 99 - Antimafia 1. Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Art. 100 - Penali 1. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle clausole contrattuali di cui all'articolo 94, comma 3, determina a) il termine entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in percentuale, è proporzionato al valore del contratto ed è calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno b) il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno c) la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarità dei beni o servizi acquisiti. 2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Ai contratti relativi a lavori si applica la specifica disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, e successive modificazioni. Art. 101 - Principi generali 1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, l'attività negoziale è comunque svolta nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, e successive modificazioni. Titolo VIII PERSONALE Sezione I Personale dirigenziale Art. 102 - Norme generali di riferimento 1. Il presente titolo disciplina la modalità di assunzione e di nomina dei dirigenti dell'Ente, nel rispetto delle norme generali di cui a) al decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257 b) al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche intervenute c) alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicabile al personale dirigente dell'ENEA. Art. 103 - Nomina dei dirigenti dell'Ente 1. La nomina e l'assunzione del Direttore generale, vertice dell'intera dirigenza dell'Ente, sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. 2. La nomina dei direttori di dipartimento e di direzione centrale compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale. Tali direttori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111, sono scelti fra i dirigenti dell'Ente con almeno cinque anni di elevata qualificazione tecnicoprofessionale e di comprovata esperienza gestionale, secondo i profili professionali determinati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. 3. La nomina dei direttori di unità di secondo livello e di ogni altro dirigente dell'Ente compete al Direttore generale, su proposta del direttore di dipartimento ovvero del direttore di direzione centrale competente. Art. 104 - Conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo del Consiglio di amministrazione. L'Ente compie valutazioni diverse a seconda che si tratti di incarichi dirigenziali di ricerca ovvero di incarichi dirigenziali amministrativi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Consiglio di amministrazione nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonchè la durata dell'incarico, correlata agli obiettivi prefissati che, fatto salvo quanto previsto al comma 3, non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni per tutti gli altri incarichi. Gli incarichi sono rmnnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico segue un contratto individuale con cui sono definiti la durata dell'incarico e il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dagli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla contrattazione collettiva nazionale. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 3. Ai dirigenti dell'Ente che non risultino affidatari degli incarichi di cui all'articolo 106 il Direttore generale conferisce funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento interno dell'Ente, ivi compresi, ove compatibile, quelli presso i collegi di revisione delle società partecipate dall'Ente. Art. 105 - Accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Ente avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale nonchè di almeno uno dei seguenti titoli: documentata esperienza di lavoro almeno decennale presso Enti o Istituti di ricerca, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche e private, secondo modalità di riconoscimento di cui alle vigenti disposizioni di legge. Sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale, che hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali. 2. Una parte dei posti messi a concorso, fino ad un massimo del 25 per cento, può essere riservata ai dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, muniti di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, sono altresì ammessi soggetti muniti di laurea specialistica riconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nell'Ente, con contratto a termine, per un periodo non inferiore a due anni. 3. Il bando di concorso disciplina i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione dei titoli tecnico-scientifici e professionali. 4. L'esame verte sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali, valutando, altresì, le esperienze professionali maturate. 5. Le commissioni di concorso sono nominate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale. Delle commissioni devono far parte esperti di particolare qualificazione tecnico-professionale, anche interi all'Ente. Art. 106 - Incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente e a personale esterno 1. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 2, possono essere conferiti, nel limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni diigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-uiversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 2. Gli incarichi di cui all'articolo 103, comma 3, possono essere conferiti, nel limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche a persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. Gli stessi incarichi possono altresì essere conferiti, con contratto a tempo determinato, a dipendenti dell'Ente di elevata qualificazione professionale, muniti del diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. |
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